La legge sul consenso “libero e attuale”: perché non funziona?

E’ bagarre in Parlamento per la proposta di legge sulla violenza sessuale che contemplerebbe il consenso “libero e attuale” del rapporto sessuale. Perchè, così com’è, non funziona? Cosa pensano gli uomini – e cosa pensano le donne – su questo delicato argomento? Aiuterà a diminuire il numero delle violenze? E quante sono le violenze denunciate nel nostro Paese? Editoriale di Tina Rossi.

Nota dell’Editore

Per garantire la massima onestà intellettuale e obiettività nell’elaborazione di questo articolo, che tratta un tema tanto complesso e delicato come la proposta di legge italiana sul consenso libero e attuale, ho scelto di confrontarmi direttamente con l’universo maschile in modo approfondito. In particolare, ho lavorato a stretto contatto con un amico: cinquantenne, imprenditore lombardo, fratello di due sorelle, mai sposato, single per convinzione, ritenendolo una figura molto intelligente, colta e particolarmente lucida ed equilibrata, con un’esperienza personale significativa sul tema.

Questo confronto, sviluppato e scritto a quattro mani, è stato fondamentale: insieme abbiamo discusso, ragionato e esplorato diverse ipotesi, cercando sempre di mantenere il focus sull’analisi oggettiva e sfuggire da ogni forma di pregiudizio. Non mi sono tuttavia affidata ai numerosi pareri che abbondano sui social, spesso influenzati da visioni maschiliste  – e femministe – o da posizioni radicali che rischiano di distorcere il dibattito. Il mio obiettivo è stato quello di evitare qualsiasi deriva ideologica, sia di tipo femminista che maschilista, mantenendo un approccio rigoroso e inclusivo nella trattazione di questo tema così cruciale. Grazie Riccardo.

La proposta di legge sul consenso libero e attuale

La proposta di legge sulla violenza – ribattezzata “legge sul consenso” – di cui tanto si è parlato e tanto si sta parlando – iniziativa delle Deputate Laura Boldrini, Michela Di Biase, Sara Ferrari, Antonella Forattini, Valentina Ghio e Debora Serracchiani – si è fermata in Senato. L’opposizione è insorta, ma dalla maggioranza, nella persona della presidente della commissione Giustizia, Giulia Bongiorno, sono arrivate ampie rassicurazioni: la legge ci sarà, ma sarà fatta meglio.

“Sarebbe stato bellissimo approvare oggi il disegno di legge che mette al centro il consenso ma nell’ambito della commissione sono state segnalate alcune modifiche, e devo dire che ci sono alcune piccole lacune. La legge sarà fatta, un poco meglio soprattutto su un comma” perché su “un comma si gioca una vita”, sottolinea l’avvocata. “Facciamo meglio questa legge, facciamola tutti insieme. L’impegno è farla, rapidamente ma migliorandola un po’. Preferisco una legge fatta il 13 o il 31, piuttosto che il 25 ma con una lacuna” (fonte Adnkronos).

Ma vediamo nel dettaglio di che cosa si tratta e perché si è fermata sul concetto di consenso e, pare, sulle attenuanti, perché, in realtà, la proposta consta della modifica di un unico articolo del Codice Penale, che, pur mantenendo inalterati alcuni aspetti, riscrive quasi integralmente la legge sulla violenza sessuale, ovvero l’art. 609-bis.
Ma eravamo davvero di fronte a una svolta epocale ed abbiamo perso un’occasione, come pensano in molti, oppure abbiamo scampato un pericolo riuscendo – in extremis – ad evitare una vera e propria topica giurisprudenziale?

Il consenso libero e attuale del nuovo Millennio

Siamo sicuri di voler vivere in un mondo nel quale la battuta è reato se non è fatta da un comico con regolare etichetta?

Un mondo nel quale sia vietato a fine giornata dire una sciocchezza per divertirsi con gli amici. Nel quale le meravigliose e naturali schermaglie tra uomini e donne sono divenute una guerra totale e senza prigionieri. Vogliamo una società che in meno di 50 anni passi dal delitto di onore alla caccia forzata ed esasperata della molestia sessuale in ogni dove?

Siamo sicuri di desiderare un mondo nel quale un uomo per “coricarsi” con una signora – sempre che ne trovi una – debba portarsi appresso l’etilometro per certificare che non è ubriaca, un test antidroga perché deve essere chiaro che la capacità di giudizio della donna non è in alcun modo alterata, un video maker per avere una prova certa del suo consenso vigile ed informato rispetto ai rischi ai quali va incontro ed un notaio per certificare legalmente la transazione?

Perché succede anche questo, e purtroppo: donne compiacenti la sera, ma che al mattino si pentono e ne fanno un caso di cronaca. E lo dico da donna e per par condicio.

Quindi, anche se la risposta alla mia boutade ironica fosse affermativa, siamo davvero certi che tutto questo sia possibile in un mondo dove la gente “si accoppia prima di annusarsi”, che mette in piazza ogni dettaglio della propria vita – anche quelli davvero non opportuni – e non si fa mai i fatti propri? La verità e che probabilmente abbiamo già superato il confine, e che oltre quel confine c’è solo il vuoto.
Prima di qualsiasi ulteriore considerazione, leggiamo assieme la proposta così come viene riportata sul portale della Camera dei Deputati.

Il testo della proposta di legge

Il nuovo art. 609-bis si compone di tre commi, nel primo dei quali viene introdotta la nozione di consenso, in linea con le statuizioni della Convenzione di Istanbul, di cui le componenti essenziali sono identificate nella libertà e nell’attualità del medesimo. Il consenso diviene dunque l’unico elemento necessario a qualificare la fattispecie: qualunque atto sessuale che venga posto in essere senza che vi sia il consenso libero e attuale della persona coinvolta integra pertanto il delitto di violenza sessuale.

Il primo comma individua inoltre tre diverse possibili condotte che se poste in essere in assenza del consenso libero e attuale della persona integrano la fattispecie delittuosa, ovvero:

  • il compiere atti sessuali su un’altra persona;
  • il far compiere atti sessuali ad un’altra persona;
  • il far subire atti sessuali ad un’altra persona.

Per quanto riguarda la cornice edittale, essa viene mantenuta tra un minimo di 6 anni ed un massimo di 12 anni di reclusione come nella disposizione vigente.

Il secondo comma ripropone invece, con lievi modifiche, le due fattispecie che attualmente integrano il delitto di violenza sessuale:

  • la violenza sessuale per costrizione;
  • la violenza sessuale per induzione.

La prima fattispecie si verifica ogni qualvolta il soggetto agente costringa taluno a compiere o a subire atti sessuali con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità.

La seconda fattispecie può invece verificarsi:

  • per abuso delle condizioni di inferiorità fisica o psichica o di particolare vulnerabilità della persona offesa al momento del fatto (la previsione della condizione di particolare vulnerabilità costituisce una novità introdotta dalla proposta di legge in esame);
  • per inganno, essendosi il soggetto agente sostituito ad altra persona.

Entrambe le fattispecie sono punite con la medesima pena irrogabile nelle ipotesi di cui al primo comma, ovvero con la reclusione dai 6 ai 12 anni.
Il terzo comma mantiene, infine, per i casi di minore gravità, la circostanza attenuante ad effetto speciale già prevista dalla norma vigente, che comporta la diminuzione della pena in misura non eccedente i due terzi.”

Al di là della scarsa dimestichezza con la punteggiatura della Camera dei Deputati (forse non hanno ancora scoperto la funzione “lingua” negli sezione “strumenti” del programma “word”) una volta letta la proposta ed ascoltate le urla di indignazione di tanti, troppi che, probabilmente, non si erano presi neppure il disturbo di leggere la proposta, questo redazionale non può che iniziare con una considerazione lapidale, da intendere, oltre che nel senso di definitiva, immutabile, chiara e vincolante, nel senso di “scritta nella pietra” e dettato da Dio: l’atto sessuale deve essere frutto di una decisione condivisa, che si basa su di una scelta libera da qualsiasi pressione e da qualsiasi atto di forza, sia materiale che figurato.
Perché questo è il pensiero di qualsiasi persona civile, nessuna esclusa.

Agisci soltanto secondo quella massima che, al tempo stesso, possa valere come principio di una legislazione universale

Venerato il cielo stellato sopra di noi e definita la legge morale che è dentro tutti noi, e senza disturbare oltre Kant e le sue “Critica della Ragion Pratica” e “Metafisica dei Costumi”, dobbiamo altresì mettere in pratica queste verità scritte nella pietra, ovvero fare in modo che queste regole – ideali e idilliache – possano realmente funzionare nella nostra quotidianità ed applicarsi correttamente a noi umani, troppo umani.

Infatti, l’introduzione del concetto di consenso e, soprattutto, le due variabili utilizzate per categorizzare il consenso – che deve essere “libero e attuale” – per quanto condivisibili in senso assoluto, sono molto aleatorie nella pratica. Perché non si sta parlando di filosofia ma di legge, due cose molto differenti tra loro. Infatti, togliere la manipolazione e il condizionamento da qualsiasi fatto umano non è possibile a prescindere, e tentare di definire limiti, margini e soglie oltre le quali si possa affermare che in una qualsiasi relazione umana si è in presenza di manipolazione e/o di condizionamento, sarebbe utopico anche qualora si mantenesse la massima lucidità giuridica.

E quand’anche l’intellighenzia che la deve applicare fosse in grado di definirne i limiti in maniera logicamente e linguisticamente accettabile, quale potrebbe essere l’efficacia della giurisprudenza applicata nel far comprendere “i vari distinguo” ad una società civile che sta progressivamente perdendo sia la capacità logica di pensiero che la profondità del linguaggio necessaria a manifestarla e comunicarla?

Come far comprendere l’ampio significato di “libero” ed il relativo significato di “attuale” al volgo occidentale che oramai non riesce a descrivere propriamente e in maniera comprensibile neppure che cosa ha consumato per cena?

Quando le parole perdono il loro significato, le persone perdono la loro libertà. — Confucio

Il reato di violenza sessuale e le fattispecie collegate sono disciplinati dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-sexies, 609-septies, 609-octies, 609-nonies, 609-decies e 609-undecies del Codice Penale, ed a questi si affiancano, per gli aspetti procedurali e di tutela della vittima, le disposizioni degli articoli 90-quater, 351-bis, 362 e 498 del Codice di Procedura Penale.
Oggi la legge già punisce la violenza sessuale anche quando avviene tramite induzione, cioè senza forza fisica ma attraverso inganni o pressioni che condizionano la volontà della vittima. E la “condizione di inferiorità” può riguardare non solo deficit fisici o psichici, ma anche fragilità affettive e familiari, o l’attribuzione ingannevole di identità e status.

Il nuovo disegno di legge sulla violenza introduce invece il concetto di consenso “libero e attuale”, richiamandosi alla Convenzione di Istanbul, ma la formulazione rischia di essere troppo vaga e di creare nuove difficoltà probatorie. L’emendamento amplia inoltre la nozione di violenza sessuale punendo chi approfitta della vulnerabilità della vittima (art. 90-quater c.p.p.), includendo situazioni di alterazione da alcol o droghe, o di ricatti psicologici ed economici da parte del partner.

Attualmente, invece, il reato si configura quando il rapporto è ottenuto con violenza, minaccia o abuso di autorità. È un modello che non pone il consenso al centro e che ha generato casi controversi, soprattutto quando la vittima non ha potuto opporsi. Studi internazionali mostrano infatti che molte donne in situazione di aggressione sperimentano il freezing, un “congelamento” fisico e mentale che impedisce di reagire.
Con la riforma, però, l’onere si invertirebbe: non sarebbe più la vittima a dover dimostrare il rifiuto, ma l’accusato a dover provare il consenso precedente al rapporto. Lo ha dichiarato lo stesso Fabio Roia, presidente del Tribunale di Milano e magistrato esperto della materia, in un’intervista a La Repubblica.

Leggi imprecise, giudizi incerti: il problema della definizione del reato

Con questa proposta di legge sulla violenza – “legge sul consenso” – e contrariamente a quanto visto negli ultimi anni, non ci troviamo di fronte all’assurda – quanto inutile – volontà di specificare e circostanziare dettagliatamente i perimetri degli eventi umani. Accade invece qualcosa di molto diverso: si introducono in un articolo di legge due aggettivi – “libero” e “attuale” – dal significato così ampio e dai contorni talmente sfumati da rendere la norma aperta a qualunque interpretazione, a qualsiasi applicazione e quindi, inevitabilmente, anche all’abuso.

Probabilmente questa è una delle criticità del disegno di legge che ha portato allo stop in Senato: infatti così come è scritto non configura con precisione il reato. Perché il potere legislativo deve scrivere leggi chiare e precise nel definire – senza incertezze – i contorni dell’azione “contra legem” per mettere in condizione il potere giudiziario di giudicare con puntualità e senza errori, e soprattutto di applicare correttamente, caso per caso, le attenuanti ed aggravanti previste. Perché tutti sappiamo bene che i rapporti umani – proprio perché umani – sono soggetti a un’infinità di variabili e di contingenze mai uguali tra loro e mai replicabili, e quindi sono eventi valutabili e “giudicabili” solamente caso per caso, grazie a un’analisi approfondita dei soggetti, degli oggetti e dei contesti del singolo atto violento.

Another Brick in the Wall

Lontano da me la volontà di dare lezioni, del resto i panni della professoressa li ho svestiti da tempo, ma per portare qualsiasi altra riflessione ed osservazione è necessario partire da questa premessa essenziale, ovvero ricordare che la legge e il potere legislativo (il Parlamento nel suo complesso di Camera dei Deputati e di Senato della Repubblica) hanno il compito di definire con massima chiarezza ciò che costituisce reato, mentre ad entrare nello specifico del singolo reato e del contesto nel quale ha avuto luogo, deve essere la magistratura, alla quale è affidato il compito di esercitare il potere giudiziario, che implica per l’appunto l’interpretazione e l’applicazione delle leggi, e delle relative attenuanti e/o aggravanti, in casi concreti.

In altre parole, è la magistratura ad avere l’onere di entrare nello specifico delle contingenze – in questo caso dei reati – e decidere in merito a ciascuna controversia legale, applicando le direttive e le indicazioni – generiche ma alquanto puntuali – contenute negli articoli di legge. Ma per fare bene il proprio dovere, necessita di leggi chiare e precise nell’inquadrare i reati. Diversamente, qualora le possibilità di interpretazione siano così ampie da rendere difficile persino la definizione stessa del reato, il reato non è precisamente e puntualmente individuabile e quindi la possibilità e la capacità di perseguirlo in maniera corretta e giusta diviene una chimera.

“There is no such thing as a good influence, Mr. Gray. All influence is immoral — immoral from the scientific point of view. […] “ Oscar Wilde

Inserire in una legge concetti come “libero” e “attuale” riferiti al consenso, fa intendere che si sta ipotizzando che le relazioni umane possano essere completamente private di manipolazione e/o di condizionamento. Un ragionamento che è tanto ingenuo quanto credere a Babbo Natale. Ed io ho smesso di credere a Babbo Natale all’età di tre anni.

Ma facciamo un passo indietro, perché per comprendere bene il contesto sociale nel quale sta prendendo forma questa riforma del Codice Penale, dobbiamo tornare alla proposta di legge ed alla sua premessa, leggendo la quale si rileva la retorica e si rivela il retropensiero che si cela nella formulazione stessa del preambolo, e non solamente in esso. Perché mai scrivere di diffusione sistemica della violenza sessuale a livello mondiale, quando si propone una legge nazionale: che c’azzecca? Perché sostenere che in Italia – sì avete letto bene, in Italia – le vittime spesso non conoscono i propri diritti e si trovano di fronte a molteplici ostacoli nell’accesso alla giustizia e ai risarcimenti.

Il rischio di una legge motivata da risentimento e rivalsa

Leggendo la premessa e poi la formulazione della legge appare infatti subito chiaro che lo scopo non sia unicamente di tipo giuridico ma che in realtà nasconda – neppure tanto velatamente – un intento punitivo: sembra infatti il frutto di una vera e propria rivalsa, una azione vendicativa colma di risentimento contro i maschi.

Una iniziativa volta a punire i maschi di oggi per un passato al quale sono perlopiù estranei, per quel passato dei loro bisnonni, nonni e forse padri, troppo spesso fatto di disuguaglianza sociale, sopraffazione e violenza domestica e sessuale. Un passato più vicino temporalmente di quanto si possa pensare, dato che il “delitto d’onore” e il “matrimonio riparatore” sono stati aboliti con la Legge 5 agosto 1981, n. 442, ma lontano anni luce dalle regole sociali contemporanee.
A spaventare è soprattutto il contesto storico-sociale all’interno del quale ha preso forma questa legge imprecisa e pericolosa. Perché così come è stata formulata, questa legge appare nulla di più di una vendetta nei confronti del “maschio patriarcale”, che patriarcale non è più.

Non c’è nulla di più ingannevole di una verità detta con parole fasulle. Oscar Wilde

Leggo e rileggo, ma questa proposta di legge “sul consenso” non mi sembra in alcun aspetto un passo avanti nel combattere la violenza sessuale. Perché una cura non può trasformarsi in un veleno: per eliminare le cellule malate non si può sacrificare l’intero organismo. Perché questa legge mette a rischio gli uomini che rispettano le donne e non serve a punire più efficacemente e puntualmente quelli che le violentano, e ciò anche se hanno inasprito le pene. Ricordiamoci che abbiamo il peggior sistema giudiziario tra le democrazie mondiali, un sistema che per l’omicidio volontario affligge una pena media — secondo i dati EURES — di circa 12,4 anni.
Sì, 12,4 anni per omicidio volontario. E non si parla di pena scontata (sempre ridotta) ma di condanna.

Oltre alla debolezza derivante dall’ampiezza lasciata al concetto di “consenso”, ciò che letteralmente terrorizza è quanto osservato da molti giuristi: il rischio concreto che questa legge trasferisca l’onere della prova dall’accusatore all’accusato. Un simile errore, anche in una singola legge, rappresenterebbe la fine del diritto e del principio fondamentale dell’“innocenza fino a prova contraria”. Ma forse di errore non si tratta: potrebbe essere solo un ulteriore passo verso il grande fratello orwelliano.

Come scrive Orwell:“Il Partito voleva abolire ogni forma di amore o piacere personale, in modo che tutta l’energia emotiva fosse indirizzata verso Big Brother […] La repressione sessuale generava isteria, e questa isteria era politicamente utile.”

Ma noi siamo già abituati, dato che il concetto di spostare la prova a carico dell’accusato, sebbene ancora priva dei “Two Minutes Hate”, è stato portato avanti negli anni attraverso un lento processo di educazione al sopruso, orchestrato dall’esercito burocratico che, da tempo immemore costringe, il cittadino a dimostrare la propria “innocenza amministrativa”.
Distrazione, rassegnazione o semplice assuefazione?

Leggi più muscolose per cervelli a riposo?

Poiché non sono le leggi che portano ordine sociale ma il loro rispetto, è evidente che l’integrazione, la parità di genere e il rispetto reciproco nelle relazioni sessuali non si possono ottenere con la coercizione paventata da leggi punitivo-propagandistiche. Sono processi sociali che si costruiscono attraverso educazione, consapevolezza e cultura del rispetto, e sin dalla giovane età. Solo così si può incidere davvero sui comportamenti, riducendo il rischio di violenza – in genere – e promuovendo relazioni sociali (tutte) più sane e consapevoli.

Per combattere la violenza sessuale, in tutte le sue forme e in qualsiasi direzione essa si perpetri, e qualsiasi siano i protagonisti, si deve lavorare sull’educazione al sentimento, sulla capacità empatica di comprendere l’altro e sul rispetto dei diritti degli altri, di tutti gli altri e sempre, anche quando rispettare i diritti degli altri significa ridurre i nostri, nonché sul sentimento di solidarietà e sulla capacità e volontà di vigilanza da parte della società tutta.

Prevenire è meglio che curareBernardino Ramazzini

Passando dalla teoria, l’educazione del cittadino, alla pratica, la gestione dell’ordine sociale, ci sarebbe un lavoro altrettanto importante – ed ora più che mai urgente – che dovrebbe essere svolto dagli organi statali preposti: migliorare l’efficacia delle azioni di prevenzione, sorveglianza e difesa dei soggetti a rischio da un lato, e di sanzione, punizione, repressione dall’altro.

Ma abbiamo già visto in passato che legiferare è più semplice che impegnarsi a risolvere realmente i problemi, in specie se si deve intervenire laddove assistenti sociali, polizia, giudici e tecnologia sempre più spesso non arrivano. E allora la soluzione “semplice e sempre pronta all’uso” è modificare la legge accontentando – con la modalità della propaganda di tipo totalitario – il popolo bue… perché, come abbiamo già scritto qualche settimana fa: quando l’opinione pubblica spinge con forza, anche in democrazia il mezzo più semplice per governarla è assecondarla, aggirando questioni e princìpi e, all’atto pratico, raggirando il popolo. È così che anche su questo tema, come sempre più spesso accade, invece di lavorare su ciò che veramente può impedire le violenze sessuali e/o su ciò che può evitare che si generino le condizioni della violenza sessuale, si modificano leggi rischiando di partorire mostri legislativi.

Punire tutti per non punire alcuno

Ma siamo sicuri che per condannare il maniaco o il disperato che aggredisce la vittima in strada e la violenta dietro un cespuglio siano necessari – accanto al sostantivo consenso – gli aggettivi “libero” e “attuale”?  Siamo certi che per impedire al “produttore” o qualsiasi altro “porco” di strumentalizzare una posizione di potere o di giocare con i sogni di qualcuno bastino due aggettivi? Siamo certi che per condannare chi stupra sia necessaria la sfumatura linguistica del consenso libero ed attuale?

No, non è necessario, e non è neppure utile. Perché questa legge non è pensata per lo stupro. È stata scritta per i reati minori.
Per quelli che, per gravità decrescente, vanno dal rapporto non voluto alla molestia, anche quella oggi non punibile perché non rientra nella fattispecie del reato sessuale.

Per comprendere perché non è pensata per punire lo stupro – già regolamentato come atto violente nel precedente articolo 609bis – occorre analizzare qualche dato.
Nel 2024 le denunce, non le violenze, sono state 6.587. Delle quali solamente il 5,7% riguarda stupro o tentato stupro, il che significa che il 94,3% riguardava altri reati sessuali, dalla molestia al rapporto non voluto. Violenze tutte, ma – e credo si sia tutti d’accordo – di diversa natura e gravità. Perché a leggere il rapporto ISTAT (Istat, La violenza contro le donne 2025) sembra che i maschi siano tutti dei maniaci sessuali.

Quanti sono davvero i reati di violenza denunciati?

È fondamentale fare questi distinguo, non certamente per sminuire la gravità di una molestia (quando e se si tratta effettivamente di molestia e non semplicemente di un apprezzamento o commento non gradito) ma per smorzare i toni e impedire un ulteriore inasprimento della caccia al maschio patriarca, usurpatore e stupratore. Un sentimento sociale oramai troppo diffuso che rischia fortemente di creare (e ci stiamo arrivando) un clima di odio di genere verso gli uomini che rischia di riproporre, a parti inverse, i soprusi sofferti per secoli dalle donne.

Con questi distinguo vorrei riportare l’attenzione sul fatto che i reati sessuali denunciati (che sono sempre comunque troppi) riguardano una frazione minima della popolazione maschile italiana, poco più dello 0,02 (6.578 su 30 milioni mal contati di maschi sempre ammesso, e non concesso, che a delinquere contro le donne italiane siano solo gli italiani), e sul fatto che i reati accertati a seguito di queste denunce, per svariati motivi, sono poco più di mille (parliamo dei procedimenti che arrivano a sentenza). Mille già di troppo, comunque.

Attenzione a quanto, da ora in poi, vado a esprimere ora che surge esclusivamente da dovuto spirito di obiettività

Le ragioni di questa bassa percentuale di sentenze rispetto alle denunce sono tante e differenti tra loro, e vanno dal contesto generalmente privato in cui si perpetra il reato – che avviene in assenza di testimoni – al fatto che sono reati difficili da provare oltre ogni ragionevole dubbio, come giustamente prevede la legge. Dal fatto che troppo spesso avvengono in famiglia, condizione che oltretutto – per timore del giudizio, dello stigma o della pressione sociale – riduce significativamente il numero di denunce, e dal fatto che, come già detto, non tutti i comportamenti denunciati rientrano nella fattispecie penale della violenza sessuale, secondo quanto attualmente previsto dal Codice Penale. Ma la ragione di questo basso numero di sentenze potrebbe derivare anche dall’infondatezza di una parte di queste denunce, che magari sono utilizzate quale “facile” strumento ricattatorio.

Quando la legge rischia di punire i rapporti e non la violenza

Del resto, in molti casi passati, definiti in giudicato, è stato chiaramente documentato che l’accusa di violenza sessuale è stata strumentalizzata per ricattare o ottenere vantaggi, ad esempio nelle separazioni e nelle battaglie per l’affidamento dei minori. Non mancano certo avvocati nei centri antiviolenza che accolgono ogni nuovo caso di presunta violenza con la bava alla bocca e gli occhi iniettati di sangue, sempre certi della colpevolezza dell’accusato a prescindere, con un atteggiamento “commerciale” simile a quegli avvocati che girano tra le corsie degli ospedali distribuendo biglietti da visita ed istigando i pazienti a denunciare la sanità pubblica anche per il piatto forte di tutte le case di cura: il pollo di plastica.

Eppure lo Stato, invece di concentrarsi sulla prevenzione nei contesti dove questi reati si manifestano più spesso, ancora una volta propone leggi che appaiono orientate più alla propaganda che all’efficacia reale, con l’intento di rassicurare l’opinione pubblica più che di incidere significativamente sul fenomeno (Istat – Dati integrali PDF). In questo modo, le norme come questa rischiano di diventare strumenti per regolare rapporti personali, piuttosto che per prevenire violenze concrete.

Accontentata l’Accademia della Crusca,ed affrontati i primi problemi di linguistica e di logica giuridica, per rafforzare la debolezza del concetto di “consenso libero” vorrei scrivere di biologia e della chimica che ne regola il funzionamento. E sì, la bio-chimica ci dice chiaramente che un forte stato di eccitamento sessuale rende il cervello più focalizzato e meno obiettivo, e produce uno stato chiamato in neuroscienza “narrowed cognitive bandwidth”, cioè riduzione della larghezza di banda cognitiva.

Il “corpo” ha le sue ragioni che la ragione non conosce

Il desiderio sessuale è infatti un complesso stato neurobiologico che coinvolge neurosistemi, ormoni, neurotrasmettitori e risposte fisiologiche integrate tra corteccia cerebrale,sistema limbico,ipotalamo, sistema endocrino e sistema nervoso autonomo. E quindi quella del nostro corpo non è una risposta solo razionale, ma è anche emotiva (chimica, se preferite), perché sotto certi stimoli il nostro cervello attiva circuiti legati alla ricerca di “ricompensa”. Quando il desiderio sessuale aumenta, il sistema mesolimbico rilascia molta dopamina, sostanza che aumenta la motivazione e la spinta al comportamento, ed alla finalizzazione dell’azione, riducendo al contempo la percezione del rischio e rendendo più selettiva l’attenzione… insomma in certi momenti il focus è solo sullo stimolo erotico.
Se poi il sangue che ossigena il cervello viene chiamato ad erigere il monumento, ecco che la lucidità scompare.

Scherzi a parte, ma un poco di ironia serve ad alleggerire il climax, è opportuno ricordare che il testosterone, presente anche nella donna, ma ormone maschile per eccellenza, stimola fortemente la produzione di dopamina e quindi interviene significativamente sullo stato emotivo conseguente all’eccitazione sessuale.

Con ciò non si vuole certamente sostenere, in alcun modo e per nessuna ragione, che le violenze hanno origine biochimica o che in qualche modo siano giustificabili in funzione di certi aspetti biologici. Si vuole solamente evidenziare che anche dal punto di vista scientifico il consenso non può essere libero da condizionamenti, biochimici e sociali, e che quindi la legge, sul consenso deve necessariamente definire meglio i contorni del concetto di consenso “libero”.

Se un uomo apre la portiera dell’auto a una donna, una delle due è nuova.

E parlando di condizionamenti e manipolazioni che cosa dire su status symbol, accessori griffati e altre amenità del genere? Non sono forse manipolazioni e condizionamenti della capacità di giudizio? La super car a noleggio per un giorno da leoni, il ristorante gourmet costosissimo, i mazzi di fiori, le attenzioni e galanterie non sono forse manipolazioni? Non sono comportamenti “truffaldini”? Il trucco con correttori, ciglia finte e lenti a contatto colorate, i seni e le labbra gonfie o i reggiseni push up per le meno abbienti, i collant (push up e lift up), e tutti gli altri trucchi del “mestiere di seduttrice” non sono forse leggibili anche come manipolazione ed inganno?

E se questa ingenua e innocua manipolazione libera e attuale diventasse terreno di giurisprudenza? Vogliamo veramente uccidere il meraviglioso gioco della seduzione che da sempre è galeotto nel costruire i primi approcci per far “bella impressione”, sperando che Cupido faccia il resto?

Con ciò non voglio certamente significare né tantomeno supportare gli imbecilli che dicono “se l’è cercata”. Si vuole solamente ribadire che la manipolazione ed il condizionamento sono parte integrante e sostanziale dei rapporti umani ed in particolare delle relazioni affettive e ciò fin dalla tenera infanzia, dove la strumentalizzazione dei sensi di colpa dei genitori è un importante passaggio nella crescita psicologica del bambino.

…e domani interrogo

Dopo biologia e chimica c’è l’ora di antropologia e sociologia.
Non possiamo non fare qualche osservazione di carattere antropologico e sociologico e non solamente rispetto ai comportamenti sessuali. Non ho le competenze né è mia intenzione scrivere un trattato scientifico, ma credo sia opportuna qualche riflessione sull’istinto di conservazione che ogni forma animale possiede, istinto che è in parte frutto di migliaia di anni di evoluzione (diciamo innato, istintivo) ed in parte sviluppato con l’apprendimento, sia dai genitori (1 e 2) che dal branco, nonché dal contesto sociale. Istinto che, se non adeguatamente sviluppato non consente di sopravvivere.

Partendo dal fatto che ogni individuo impara dai genitori, dal gruppo e dal contesto sociale, a riconoscere ciò che è sicuro e ciò che non lo è, possiamo facilmente identificare quel meccanismo semplice che serve a sopravvivere e a ridurre almeno in parte alcuni dei rischi evitabili: noi gente comune lo chiamiamo buon senso. Perché un’azione non si ripete uguale a sé stessa nel tempo ed ogni volta cagiona reazioni sempre differenti a seconda del momento e del contesto nel quale viene attuata. Ogni comportamento va interpretato in relazione all’ambiente e al contesto: il comportamento che in un contesto è sicuro può essere rischioso in un altro ambiente, e sono le norme culturali e l’esperienza collettiva a fungere da “rete di sicurezza” per il comportamento umano.

Il buon senso di ridurre l’esposizione al rischio

Se non si fa parapendio, non si vola con tute alate brandizzate Red Bull o non si scalano le montagne con le ciabattine infradito, si riduce sensibilmente il rischio di schiantarsi sulle rocce. Allo stesso modo, nella vita sociale o affettiva, conoscere le proprie capacità emotive e cognitive permette di valutare attentamente il contesto in cui ci muoviamo, di evitare errori, manipolazioni o situazioni pericolose: insomma ci permette di volare più sicuri nella complessità dei rapporti umani.

Se si attraversa la strada con il verde e solo sulle strisce pedonali e se comunque si guarda prima di procedere, si riduce sensibilmente il rischio di essere investiti,  così come se evitiamo di perdere il controllo del nostro corpo con alcool e droghe riduciamo il rischio… sì, di rapporti non voluti e pentimenti postumi ed anche di esporci maggiormente a violenze. Ripeto con vigore e con determinazione: non sto giustificando alcun comportamento scorretto! La violazione di domicilio è reato anche se lascio la porta aperta, ma tutti noi ci accertiamo sempre e con la massima cura della effettiva chiusura delle nostre porte “sempre più blindate”, e noi donne anche più volte…

“Il corpo è mio e lo gestisco io”: vale ancora?

In buona sostanza, dato che non viviamo in una società ideale e perfetta, ognuno di noi è libero di attraversare la strada dove vuole ma solo se ha il controllo della situazione può limitare o annientare il rischio di essere investito da un’auto in corsa.

Il comportamento umano è una combinazione di istinti biologici, emozioni e condizionamenti sociali. La dopamina, gli ormoni e l’eccitazione possono accendere la nostra attenzione e motivarci verso un obiettivo, ma la cultura, l’esperienza e le norme sociali ci insegnano a modulare queste spinte, a riconoscere i limiti e a ridurre i rischi. In altre parole, il cervello può essere focoso, il corpo impulsivo, ma la consapevolezza sociale e l’apprendimento servono da paracadute: non eliminano il rischio, ma aumentano le probabilità di atterrare senza schiantarsi.

Da donna e femminista convinta, mi chiedo che cosa pensino di tutto questo le femministe della mia generazione, quelle che davvero hanno cambiato il mondo. Dove sono le donne che gridavano, come nella battaglia per l’aborto, “Il corpo è mio e lo gestisco io”? E mi chiedo se quel corpo è ancora davvero nostro, ora che gestione e sorveglianza sembrano affidate in outsourcing, così come la manutenzione.

Ma purtroppo conosco già la risposta, so bene che quel corpo non deve più essere soltanto mio, me lo hanno fatto capire quando l’oggetto di penetrazione era un innocuo ago.

Donne, state sul pezzo: l’unica cosa che davvero non ci lasciano più gestire è proprio il nostro buon senso.

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Tina Rossi
Tina Rossi
(a.k.a. Fulvia Andreatta) Editrice. Una, nessuna e centomila, il suo motto è “è meglio fingersi acrobati, che sentirsi dei nani” Dice di sé:” Per attimi rimango sospeso nel vuoto,giuro qualche volta mi sento perduto, io mi fido solo del mio strano istinto, non mi ha mai tradito, non mi sento vinto, volo sul trapezio rischiando ogni giorno, eroe per un minuto e poi...bestia ritorno...poi ancora sul trapezio ad inventare un amore magari...è solo invenzione, per non lasciarsi morire...”
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