Quando e come le aziende sanitarie possono usare i tuoi contatti personali per gli screening preventivi nel rispetto della privacy? La posizione del Garante.
Ogni volta che prenotiamo una visita, effettuiamo un esame del sangue o accediamo al pronto soccorso, lasciamo una traccia informativa precisa. Le aziende sanitarie, incluse quelle convenzionate con il SSN e quelle private, raccolgono dati anagrafici, recapiti telefonici, indirizzi e-mail, codice fiscale, informazioni cliniche e dettagli relativi alla prestazione richiesta. Questo patrimonio di informazioni nasce da un’esigenza concreta: garantire diagnosi accurate, continuità assistenziale e sicurezza nelle cure. Senza dati aggiornati e verificati, il sistema sanitario non potrebbe funzionare con efficienza, soprattutto nel caso di un’emergenza.
Come le aziende sanitarie raccolgono i dati personali dei pazienti
La raccolta avviene in diversi momenti. Allo sportello, durante l’accettazione, attraverso i portali online di prenotazione, tramite il Fascicolo Sanitario Elettronico e nelle comunicazioni con il medico di medicina generale. I recapiti telefonici, in particolare, servono per confermare appuntamenti, comunicare variazioni di orario, segnalare la disponibilità di referti o fornire indicazioni operative. Nel tempo, questi dati vengono confermati o aggiornati ogni volta che il paziente interagisce con la struttura.
Le aziende sanitarie operano all’interno di un quadro normativo rigoroso, definito dal Regolamento UE 2016/679, che stabilisce principi come liceità, correttezza, trasparenza e minimizzazione. Significa che possono raccogliere solo le informazioni strettamente necessarie per le finalità dichiarate e devono proteggerle con misure tecniche e organizzative adeguate. Parliamo di banche dati complesse, custodite con sistemi di sicurezza informatica, accessi profilati e tracciamento delle operazioni.
Il sistema riconosce che la tutela della salute costituisce un interesse pubblico rilevante. Diverso è il discorso quando i dati vengono utilizzati per finalità ulteriori, come attività di ricerca scientifica, indagini statistiche o iniziative informative che esulano dal percorso di cura.
Il tema dei consensi e dell’informativa: cosa autorizza davvero il paziente
Nel contesto sanitario il trattamento dei dati per finalità di cura, diagnosi e assistenza trova una base giuridica specifica nel diritto europeo e nazionale.
Quando firmiamo un modulo in ospedale o in ambulatorio, spesso lo facciamo con rapidità, senza soffermarci sulle singole clausole, ma in realtà, quell’atto racchiude un passaggio fondamentale: l’informativa sul trattamento dei dati personali. Le strutture sanitarie spiegano quali dati raccolgono, per quali finalità e per quanto tempo li conserveranno. Il nosztro compito è quello di prendere atto delle informazioni e, nei casi previsti, esprime o meno il consenso, ma non sempre serve un consenso separato per ogni singola operazione legata alla prestazione medica.
Negli anni molti cittadini hanno chiesto maggiore chiarezza sull’uso dei propri recapiti, in particolare per comunicazioni via sms o telefono. Il Garante per la protezione dei dati personali ha più volte richiamato le aziende sanitarie alla necessità di fornire informative trasparenti e comprensibili. Il principio di compatibilità delle finalità, previsto dal diritto europeo, consente un certo margine di utilizzo dei dati per scopi collegati a quelli originari, purché il trattamento resti coerente con le aspettative del paziente e con il contesto in cui i dati sono stati raccolti.
In questo equilibrio delicato si gioca la fiducia tra cittadini e sistema sanitario. La percezione di un uso improprio dei dati può incrinare quel rapporto, mentre una gestione chiara e responsabile rafforza la partecipazione attiva alle politiche di salute pubblica.
I programmi di prevenzione: perché gli screening salvano vite
La prevenzione rappresenta uno dei pilastri della sanità moderna. Gli screening organizzati consentono di individuare patologie in fase iniziale, quando le possibilità di cura risultano più elevate e gli interventi meno invasivi. In Italia esistono programmi strutturati per la diagnosi precoce di tumori come quello della mammella, del colon-retto, della cervice uterina e della prostata, oltre a iniziative regionali dedicate ad altre condizioni croniche.
Queste campagne si basano su un principio semplice: raggiungere attivamente la popolazione target, invitando le persone che rientrano in determinate fasce di età o categorie di rischio a sottoporsi a controlli periodici gratuiti.
La prevenzione, oltre a ridurre la mortalità, contribuisce a contenere i costi sanitari nel lungo periodo. Un tumore individuato in stadio iniziale richiede terapie meno complesse e comporta un impatto minore sulla qualità della vita. Ogni punto percentuale di adesione in più agli screening si traduce in benefici concreti per la collettività. Per questo le istituzioni puntano a strategie di coinvolgimento sempre più mirate, nel rispetto delle regole sulla protezione dei dati.
Per funzionare, il sistema deve poter contattare in modo efficace i cittadini. Lettere cartacee, telefonate, sms e notifiche digitali costituiscono strumenti essenziali per aumentare l’adesione.
I dati raccolti durante le precedenti prestazioni sanitarie offrono un canale diretto e aggiornato. Se un numero di telefono risulta corretto e collegato a un paziente adulto, l’azienda sanitaria può raggiungerlo con maggiore rapidità rispetto a un invio postale tradizionale. In un’epoca in cui la tempestività incide sulla diagnosi precoce, la comunicazione assume un valore clinico oltre che organizzativo.
La nuova indicazione del Garante: cosa cambia per pazienti e aziende sanitarie
In questo contesto si inserisce la recente presa di posizione del Garante per la protezione dei dati personali. L’Autorità ha chiarito che le aziende sanitarie possono utilizzare i recapiti telefonici degli adulti, raccolti in occasione di precedenti prestazioni, per promuovere l’adesione a campagne di screening previste da normative nazionali o regionali, anche quando l’informativa originaria non menzionava in modo esplicito questa finalità.
Il ragionamento si fonda sui principi del Regolamento UE 2016/679 e sulla giurisprudenza europea. Se il trattamento risulta strettamente necessario alla promozione di programmi pubblici di prevenzione e mantiene un legame coerente con le finalità di tutela della salute, può considerarsi compatibile con gli scopi iniziali di cura e assistenza.
L’Autorità ha affiancato a questo chiarimento una serie di garanzie precise. Le aziende sanitarie dovranno aggiornare le informative, specificando che i recapiti più recenti, previa verifica della loro esattezza, potranno essere utilizzati esclusivamente per la promozione di programmi pubblici di prevenzione. Resta escluso qualsiasi impiego per finalità diverse, come ricerca scientifica o attività amministrative interne.
Quali casi restano esclusi dalle autorizzazioni dell’uso di dati personali
La misura tutela anche situazioni che richiedono particolare riservatezza. Non potranno essere utilizzati i recapiti raccolti nell’ambito di prestazioni caratterizzate da una forte protezione dell’anonimato, come l’interruzione volontaria di gravidanza, il parto in anonimato, le cure per persone sieropositive o l’assistenza alle vittime di violenza. Inoltre, ogni messaggio di invito dovrà indicare chiaramente l’azienda sanitaria come mittente e spiegare in modo semplice come esercitare il diritto di opposizione all’invio degli sms.
Per i cittadini questa novità si traduce in una maggiore probabilità di ricevere un promemoria per uno screening importante. Per le aziende sanitarie significa assumersi una responsabilità ulteriore nella gestione dei dati, con procedure trasparenti e controlli puntuali. La prevenzione guadagna uno strumento operativo in più, mentre la protezione della privacy resta un presidio centrale del sistema.
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