Imu: riduzione del 50% con autocertificazione per immobili inutilizzati

Per gli immobili inagibili e di fatto non utilizzati i contribuenti possono attestare con una autocertificazione le condizioni e il diritto all’agevolazione per richiedere al Comune la tassazione ridotta al 50% «per tutto il periodo per il quale sussistono le condizioni suddette». 

La sentenza della Corte di cassazione è molto recente, risale al 21 gennaio scorso, ed è la numero 1263. Secondo le attuali disposizioni normative vigenti in materia di Imu (articolo 1, comma 747, legge n. 160/2019), pressoché identiche a quelle della vecchia Ici, le condizioni inagibilità o inabitabilità del fabbricato devono essere accertate dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario. Ma esiste la possibilità di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 nella quale si attesti l’impossibilità di utilizzare l’immobile.

La norma sulle agevolazioni e esenzioni dell’Imu

In generale, l’art. 1 comma 747 lettera b) della legge n. 160 del 2019 prevede “la riduzione del 50% della base imponibile ai fini Imu, per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno in cui sussistono dette condizioni“. Per fruire della riduzione il contribuente deve presentare la dichiarazione Imu al Comune, entro il 30 giugno dell’anno successivo, allegando l’attestazione di inagibilità o inabitabilità redatta da un tecnico abilitato. Ma c’è anche la strada dell’autocertificazione. Vediamo in quali casi.

La Cassazione e la riduzione dell’imposta: 

Nell’ipotesi diimmobile inagibile, inabitabile e comunque di fatto inutilizzato, l’imposta va ridotta al 50 per cento, ai sensi del dlgs 30 dicembre 1992, n. 504, art. 8, comma 1, e qualora dette condizioni di inagibilità o inabitabilità accertabili dall’ente locale o comunque autocertificabili dal contribuente permangano per l’intero anno, il trattamento agevolato deve estendersi a tutto il relativo arco temporale, nonché per i periodi successivi, ove sussistano le medesime condizioni di fatto” (Cass. 28921/2017, 13053/2017 12015/2015, n. 13230/2005).

Quando un immobile è inagibile o non utilizzato

Ma quando un immobile si può considerare «inutilizzabile»? Più spesso di quanto si pensi: per esempio, nelle esecuzioni immobiliari. Nel fallimento l’Imu è dovuta per tutto il periodo che va dall’apertura della procedura concorsuale all’aggiudicazione del bene a terzi. Ma è frequente il caso di immobili che restino inutilizzati (con relativo distacco delle forniture di acqua, luce e gas) anche per evitare inutili aggravi di costi.

Tari: esenzione per le case disabitate 

La tassa sui rifiuti non è dovuta per le abitazioni che non possono produrre rifiuti, intendendo per tali gli immobili inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, previa presentazione di apposita dichiarazione Tari entro il 30 giugno dell’anno successivo. Alcuni Comuni hanno previsto l’esenzione Tari anche per le abitazioni non utilizzate, per scelta del possessore, a condizione che la casa sia priva di arredi e di consumi, in questo caso è opportuno verificare le condizioni presenti nel regolamento Tari sul sito del Comune.

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Sonia Tortora
Sonia Tortora
Dott.ssa Sonia Tortora Agente di Affari in Mediazione Esperta in valutazioni immobiliari Ho intrapreso l’attività di agente immobiliare nel 1998 e tutt’oggi sono in continua evoluzione, appassionata di design, di case e di tutto ciò che riguarda l’abitare in genere. Il perfetto connubio tra il mio spiccato orientamento al problem solving e le conoscenze tecniche ed economiche, grazie al percorso di studi, mi consente di svolgere con grande professionalità il mio lavoro offrendo ai miei Clienti un servizio che definisco minuzioso e sartoriale. Con la convinzione che entusiasmo, ottimismo, resilienza e prospettiva temporale siano fondamentali per l’attività che svolgo, proseguo il mio percorso lavorativo costellato da soddisfazioni sia economiche che morali.