Obbligo vaccinale HPV per studenti, in Puglia: deciso no del Garante

Si parla ancora di obbligo vaccinale e questa volta è il caso della Regione Puglia a far saltare dalle sedie il Garante della Privacy: il 30 maggio 2022, Michele Emiliano, Presidente della regione Puglia ha firmato una legge regionale che introduce l’obbligo vaccinale HPV (Papilloma virus), per tutti gli studenti della scuola secondaria di I e II grado, e universitari.

La legge n.44 del 30 giugno 2024 recita:

Per rendere capillare il dovere di informazione a carico delle autorità sanitarie e scolastiche sull’utilità della vaccinazione anti papilloma virus umano, così da debellare le infezioni e prevenire le relative conseguenze cancerose, nell’esclusivo interesse dei giovani pugliesi a una vita di relazione quanto più libera e affidabile, l’iscrizione ai percorsi d’istruzione previsti nella fascia di età 11-25 anni, compreso quello universitario, è subordinata, salvo formale rifiuto di chi esercita la responsabilità genitoriale oppure, dei soggetti interessati che hanno raggiunto la maggiore età, alla presentazione di documentazione, già in possesso degli interessati, in grado di certificare l’avvenuta vaccinazione anti-HPV, oppure un certificato rilasciato dai centri vaccinali delle Aziende sanitarie locali (ASL) di riferimento, attestante la somministrazione, l’avvio del programma di somministrazione oppure il rifiuto alla somministrazione del vaccino.

Il monito del Garante

Violano la normativa privacy i trattamenti di dati personali previsti dalla legge regionale pugliese che introduce l’obbligo vaccinale HPV per gli studenti di scuole medie, superiori ed università che, di fatto, dovranno presentare una certificazione in materia di vaccinazione al Papilloma virus per potersi iscrivere ai relativi corsi di istruzione.     

È questo l’avvertimento formale inviato dal Garante per la protezione dei dati personali (GPDP) alla Regione Puglia.

L’Autorità evidenzia che – qualora la Corte Costituzionale dichiarasse la illegittimità della legge regionale pugliese, impugnata dal Governo – i trattamenti posti in essere dalla Regione non sarebbero conformi alla disciplina in materia di protezione dei dati personali, perché privi di una idonea base giuridica. Ad analoga conclusione si giungerebbe, anche a prescindere da una eventuale pronuncia di illegittimità, poiché i trattamenti di dati non sarebbero comunque conformi ai principi di necessità e proporzionalità previsti dal Regolamento Ue (Gdpr).

Il Garante ricorda inoltre che il trattamento dei dati relativi alla salute è lecito solo in presenza di una legge dello Stato. Solo una norma uniforme a livello nazionale – peraltro per un vaccino non obbligatorio ai fini dell’iscrizione a scuola – può infatti prevedere l’acquisizione di documentazione sanitaria da parte delle autorità scolastiche così come l’onere da parte di studenti e famiglie di produrre tale documentazione.

L’avvertimento adottato nei confronti della Regione Puglia è stato comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri e alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, e inviato alla Gazzetta ufficiale per la pubblicazione.

L’Autorità, inoltre, ha notificato alla Asl di Lecce le violazioni rilevate nell’ambito dell’istruttoria avviata lo scorso giugno, a seguito della notizia del mancato accesso in ospedale di alcuni tirocinanti, perché sprovvisti della quarta dose del vaccino anti-Covid.

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