Si chiama secondary ticketing ed la pratica di rivendere biglietti per concerti e spettacoli, precedentemente acquistati sui canali ufficiali: in una parola, bagarinaggio.
Un’attività che su internet ha trovato una fruttifera piazza per affari illeciti. La truffa è semplice: acquistare nei punti vendita fisici/box offices, o sui siti ufficiali degli organizzatori, siti internet di rivendita primari i titoli di accesso ad un evento di spettacolo e rivenderlo a prezzi esorbitanti.
Ovviamente, la legge italiana vieta la messa in vendita o comunque il collocamento di biglietti da parte di soggetti non autorizzati, a meno che non sia occasionale e comunque senza scopo di lucro, ovvero, il prezzo deve essere uguale al valore “nominale”, cioè il prezzo riportato sul biglietto originario, che è stabilito dagli organizzatori dell’evento.
Capita che, nell’intento di acquistare biglietti per concerti e spettacoli, i motori di ricerca ci propongano diversi siti sulla base dell’artista o dell’evento. Se non si ha ben chiaro qual è il rivenditore autorizzato o il sito ufficiale dell’evento, è molto facile atterrare su piattaforme di vendita on line che praticano bagarinaggio e ci attirano con una pubblicità ingannevole, ad esempio “pochi posti disponibili“, oppure “ultimi cinque biglietti disponibili“. L’esca più frequente è “altre due persone stanno cercando di acquistare questo biglietto“. Una pratica che spingono il mal capitato ad acquistare in fretta e a prezzi molto più elevati.
Il secondary ticketing è un danno sia per gli utenti che per gli artisti, oltre che per il fisco. Gli utenti sono letteralmente truffati, poichè acquistano biglietti di concerti e spettacoli culturali a prezzi elevati, la reputazione degli artisti e degli organizzatori viene messa in discussione per serietà e trasparenza, e infine, la pratica di bagarinaggio favorisce evasione fiscale.
Agcom sanziona Viagogo per bagarinaggio
L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, nella riunione di Consiglio del 16 marzo 2023, ha adottato un’ulteriore sanzione di 12.240.000 euro per violazione delle norme in materia di secondary ticketing nei confronti della società di diritto svizzero Viagogo AG (Delibera n.75/23/CONS), che gestisce una piattaforma globale di vendita online sul mercato secondario di biglietti di eventi e non risulta titolare di autorizzazione. La stessa Società, infatti, è stata oggetto di altri tre procedimenti sanzionatori a partire dal 2020.
L’attività di accertamento è stata condotta con il supporto della Guardia di Finanza, in particolare del Gruppo Radiodiffusione ed Editoria del Nucleo Speciale Beni e Servizi, reparto specializzato alle dipendenze del Comando Unità Speciali e del Comando dei Reparti Speciali. Le evidenze istruttorie, verificate con indagini tecnico-investigative delle Fiamme Gialle, hanno consentito di accertare la vendita o comunque il collocamento sul sito web della società di titoli di accesso per 68 eventi tenutisi nel 2022, anche a prezzi superiori di 10 volte rispetto a quelli nominali, relativi a spettacoli dal vivo di artisti italiani e internazionali quali, ad esempio, Måneskin, Blanco, Renato Zero e Cirque du Soleil, in violazione della normativa di settore.
Inoltre, in considerazione della ripresa del mercato dei concerti ai livelli del periodo “pre-Covid”, l’Autorità ha avviato, in collaborazione con la Guardia di Finanza, un monitoraggio ad ampio spettro, per individuare i flussi anomali di vendita di biglietti per spettacoli sul mercato secondario.
L’azione coordinata tra Agcom e Guardia di Finanza è particolarmente importante, non solo perché il fenomeno del secondary ticketing sottrae rilevanti risorse al fisco, ma anche perché aumenta le barriere all’accesso ai mercati dei consumi culturali degli utenti, a danno anche della comunità degli artisti e dei lavoratori dello spettacolo.
Non solo Viagogo
L’Autorità ha adottato sanzioni per violazione della normativa in materia di secondary ticketing con riferimento ai seguenti siti:
1. sito www.viagogo.it: Delibera 75/23/CONS, Delibera 224/22/CONS, Delibera 212/21/CONS, Delibera 104/20/CONS
2. sito www.viagogo.com: Delibera 212/21/CONS
3. sito www.stubhub.it: Delibera 103/20/CONS
4. sito www.mywayticket.it: Delibera 102/20/CONS
Cosa fare in caso di acquisto in secondary ticketing
La cosa da fare immediatamente è una segnalazione tramite posta elettronica certificata all’indirizzo agcom@cert.agcom.it, allegando una copia leggibile del documento di identità.
Ricordati di indicare nella segnalazione le tue generalità e i tuoi recapiti o, nel caso di persona giuridica, la ragione sociale, la sede legale, l’organo rappresentante, il nominativo di un referente e l’indirizzo di posta elettronica certificata presso cui l’Autorità possa indirizzare eventuali comunicazioni.
Perché la segnalazione sia completa occorre:
- indicare l’autore della presunta violazione;
- descrivere i fatti ed indicare il periodo – anche di massima – a cui la segnalazione è riferita;
- inviarci eventuali documenti a sostegno, come ad esempio la copia del biglietto, le fatture o le schermate di acquisto dello stesso.
Per ulteriori informazioni sul contrasto al Secondary Ticketing l’Autorità ha inoltre avviato una specifica campagna informativa disponibile cliccando qui