Esiste la possibilità di evitare il riscaldamento condominiale centralizzato? Cosa dice la legge a riguardo?
In questo periodo di grave crisi economica, con i prezzi delle bollette del gas e dell’energia schizzate alle stelle, aumenti peraltro, non sempre giustificati e spesso frutto di evidenti speculazioni, la parola d’ordine per le famiglie è “risparmio”.
In quasi tutti i condomini i preventivi del riscaldamento per la gestione in corso sono più che raddoppiati e nasce quindi l’esigenza per gli utenti, il cui stipendio purtroppo non è adeguato all’aumentare del costo della vita, di trovare soluzioni alternative a questa difficile situazione.
Fortunati coloro che posseggono un impianto di riscaldamento autonomo che possono dosare in base alle proprie esigenze ed al proprio portafoglio, magari gireranno per casa con qualche maglione in più addosso.
Molti condomini, soprattutto quelli di recente costruzione, infatti, hanno abolito la caldaia condominiale optando per impianti privati e indipendenti.
Ci si può riscaldare con il camino, una volta unica fonte del calore casalingo e poi diventato solo elemento d’arredo per ville, villini e case d’epoca, ci si può rifugiare nelle più moderne e comode stufe a bioetilene che non necessitano per l’installazione di alcuna opera muraria, ma anche in questo caso il combustibile in pochi mesi ha quasi raddoppiato il suo prezzo, in ogni caso per chi vive all’interno di un condominio con un impianto centralizzato di riscaldamento rimane il problema rappresentato da uno sconsiderato aumento dei costi.
Posso staccarmi dal riscaldamento condominiale?
La domanda che molta gente si pone è quindi quella se ci si può staccare dal riscaldamento condominiale.
Bisogna farsi autorizzare dall’Assemblea di condominio o basta una semplice comunicazione all’amministratore?
Dal giugno 2013 è possibile distaccarsi dall’impianto centralizzato di riscaldamento senza alcuna autorizzazione da parte dell’Assemblea.
A prevedere ciò ed a venire in soccorso del condomino desideroso di abbandonare il costoso impianto di riscaldamento centralizzato l’art. 1118 del codice civile, come riformato dalla legge 220/2012 che modifica la disciplina del condominio.
Questo articolo così recita al IV comma “il condomino può rinunciare all’utilizzo dell’impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini. In tal caso il rinunziante resta tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria dell’impianto e per la sua manutenzione e messa a norma” .
L’assemblea del condominio dovrà comunque e solo essere informata della volontà del condomino anche solo per il tramite dell’amministratore ai sensi dell’art. 1122 del codice civile.
Ovviamente per chi volesse intraprendere questa strada è necessario affidarsi a tecnici esperti che assicurino la fattibilità dell’operazione senza creare quegli squilibri di cui fa cenno, in modo un po’ generico, il codice civile.
Di fronte ad una perizia che indichi i consumi effettivi dell’impianto e quelli ipotizzati dopo il distacco nonché l’assenza di ipotetici effetti negativi per il condominio, l’assemblea non potrà opporre alcun veto.
Per i pentiti che volessero ritornare all’impianto centralizzato, potranno riallacciarsi in qualunque momento dandone comunicazione al condominio.
Buon inverno a tutti.