Influencer dovranno rispettare il Testo Unico dei Media Audiovisivi?

Il mestiere dell’influencer sembra essere diventato non solo più un diletto da tempo libero, ma una vera e propria occupazione a cui mirare. Sono molte le persone che usano i social in maniera sistematica per aumentare la loro personale popolarità e che sperano, in questo modo, di raggiungere la popolarità nel web. C’è chi cucina, chi canta, chi balla, chi fa il patetico playback dell’audio di scene tratte di film famosi e chi racconta barzelette, ma l’attività più praticata è quella di documentare la propria vita in diretta.

L’influencer “vive” sul web, racconta tutto quello che le succede e se ha figli, dal test positivo di gravidanza al parto, passando per la prima ecografia, la crescita del pancione e tutto l’outfit premaman, arriviamo a sapere anche quante volte cambia il pannolino, fino al primo giorno di scuola di quel povero esserino.

L’influencer conta i followers e più sono più ha possibilità di monetizzare il suo profilo. Inoltre, più “like” vuol dire essere più “influenti” e condizionare le tendenze, la moda e, soprattutto, gli acquisti dei loro followers.

Ed è qui che entra in gioco la legge. Come si inquadra la figura dell’influencer nel contesto educativo?

Altra questione è di nnatura fiscale. Poichè la maggior parte propongono video con inserti pubblicitari, quale inquadramento fiscale per gli influencer?

Ma andiamo con ordine e partiamo da qualche precisazione necessaria.

Cosa si intende per Servizio di media audiovisivo, fornitore di servizi media e responsabilità editoriale?

Per “servizio di media audiovisivo” la legge intende “un servizio quale definito dagli articoli 56 e 57 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, ove l’obiettivo principale
del servizio stesso o di una sua sezione distinguibile sia la fornitura di programmi al grande pubblico, sotto la responsabilità editoriale di un fornitore di servizi di media, al fine di informare, intrattenere o istruire, attraverso reti di comunicazioni elettroniche ai sensi dell’articolo 2, numero 1), della direttiva 2018/1972/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018″
.

Inoltre, “per servizio di media audiovisivo, ai sensi della lettera a) – continua il Testo Unico – si intende o una trasmissione televisiva come definita alla lettera p) o un servizio di media audiovisivo a richiesta come definito alla lettera q) o una comunicazione commerciale audiovisiva“.

Per “fornitore di servizi di media” si intende “la persona fisica o giuridica cui è riconducibile la responsabilità editoriale della scelta del contenuto audiovisivo del servizio di media audiovisivo e che ne determina le modalità di organizzazione, esclusi gli operatori di rete che si occupano unicamente della trasmissione di programmi per i quali la responsabilità editoriale incombe su terzi“.

E infine, bisognerebbe capire la responsabilità editoriale degli influencer.
Al fine di comprendere meglio la figura giuridica dell’influencer, il Consiglio dell’Autorità ha deciso all’unanimità, nella riunione del 13 luglio, di indire una consultazione pubblica sulle misure per garantire il rispetto da parte degli influencer delle disposizioni del Testo unico sui servizi di media audiovisivi.

Perchè chiedere una consultazione pubblica

La consultazione pubblica è uno strumento utilizzato per consentire la partecipazione attiva al processo decisionale e sollecitare un confronto aperto e costruttivo con tutti i soggetti interessati ad approfondire le proposte legislative ed amministrative.

La crescente rilevanza e diffusione dell’attività di soggetti denominati nel linguaggio corrente con il termine di “influencer”, ma anche “vlogger”, “streamer” o “creator” che creano, producono e diffondono al pubblico contenuti audiovisivi – su cui esercitano la responsabilità editoriale – tramite piattaforme per la condivisione di video e, in generale, tramite social media, ha attirato l’interesse delle istituzioni pubbliche, in considerazione dell’impatto che essi hanno sugli utenti, sui consumatori e sulla società, conducendo all’avvio di iniziative regolamentari in numerosi Paesi europei.

È proprio in tale contesto che si inscrivono le riflessioni dell’Autorità circa le disposizioni normative e regolamentari applicabili a questi soggetti, anche al fine di favorire una maggiore trasparenza e consapevolezza nei confronti degli stakeholder e del pubblico.

Il Consiglio ha quindi ritenuto di sottoporre a consultazione pubblica, per acquisire le osservazioni di tutti i soggetti interessati, un documento relativo alle misure volte a garantire il rispetto da parte degli influencer delle disposizioni del Testo unico. L’Autorità ritiene che il contenuto del documento potrà, in esito alla consultazione pubblica, trovare un adeguato veicolo regolamentare nella forma delle Linee-guida, le quali, oltre a presentare il pregio di una maggiore flessibilità rispetto a un regolamento, meglio si attagliano alla concreta fattispecie degli influencer.

Gli influencer sono assimilabili ai fornitori di servizi di media audiovisivi?

Il presupposto è che gli influencer svolgono un’attività analoga o comunque assimilabile a quella dei fornitori di servizi di media audiovisivi sotto la giurisdizione nazionale e sono, dunque, chiamati al rispetto delle misure previste dal Testo unico, laddove ricorrano i requisiti evidenziati nel documento sottoposto a consultazione

Inoltre, vista la peculiare natura dei soggetti qualificabili come influencer e dei servizi audiovisivi da questi prestati, l’Autorità ha ritenuto sin da ora opportuno diversificare tra: (i) soggetti che propongono contenuti audiovisivi in modo continuo, con una modalità di offerta e organizzazione degli stessi tale da renderli sovrapponibili a un catalogo di un servizio di media on-demand (ad esempio, i canali YouTube). Per questi soggetti si renderà dunque opportuna l’applicazione della totalità degli obblighi previsti dal Testo unico, ivi inclusi, a titolo esemplificativo, l’iscrizione al ROC, la disciplina in materie di opere europee e indipendenti, la SCIA (segnalazione certificata di inizio attività), e (ii) soggetti che operano in maniera meno continuativa e strutturata, ai quali, di contro, non appare giustificata l’applicazione nella sua interezza del regime giuridico previsto per i servizi di media audiovisivi a richiesta.

Disposizioni applicabili agli influencer

Un’estensione del quadro giuridico e regolamentare risulta conciliabile con la natura degli influencer in ragione della natura dell’attività da questi prestata e della sovrapponibilità della stessa con la fornitura di un servizio di media audiovisivo. L’Autorità intende dunque, con l’avvio della citata consultazione pubblica, individuare un quadro chiaro e trasparente delle disposizioni applicabili anche agli influencer, assicurando, tuttavia, di non prevedere oneri burocratici non necessari.

Ai servizi di piattaforma per la condivisione di video si applicano comunque le disposizioni di cui agli articoli 41 e 42 del Testo unico e i regolamenti attuativi adottati dall’Autorità. Tali servizi sono, pertanto, esclusi dall’applicazione del provvedimento che verrà adottato ad esito della consultazione in quanto tali piattaforme rappresentano esclusivamente lo strumento tramite il quale gli influencer rendono disponibili al pubblico i propri contenuti. Resta, dunque, ferma la disciplina relativa alle piattaforme delineata dal medesimo Testo unico.

La consultazione pubblica avrà una durata di 60 giorni a partire dalla data di pubblicazione del provvedimento sul sito internet istituzionale dell’Autorità.

Tina Rossi
Tina Rossi
(a.k.a. Fulvia Andreatta) Editrice. Una, nessuna e centomila, il suo motto è “è meglio fingersi acrobati, che sentirsi dei nani” Dice di sé:” Per attimi rimango sospeso nel vuoto,giuro qualche volta mi sento perduto, io mi fido solo del mio strano istinto, non mi ha mai tradito, non mi sento vinto, volo sul trapezio rischiando ogni giorno, eroe per un minuto e poi...bestia ritorno...poi ancora sul trapezio ad inventare un amore magari...è solo invenzione, per non lasciarsi morire...”