Alimenti al coniuge: quando spetta l’assegno di mantenimento?

Come si calcola l’assegno di mantenimento e quando spettano gli alimenti al coniuge?

Nella società patriarcale tipicamente italiana la giurisprudenza si scontra con la cultura.

Fino a non troppi anni fa la donna in Italia non lavorava.

Perché considerata soprattutto madre e moglie o perché, ancor peggio, era considerato sconveniente se non addirittura un disonore per l’uomo far lavorare la propria compagna di vita per far fronte alle esigenze della famiglia e costruire il patrimonio familiare.

Alimenti al coniuge: i tempi sono cambiati?

Per fortuna si, ma solo fino ad un certo punto.

Con una ordinanza recentissima, la n. 29627/2022, la Suprema Corte di Cassazione ha stabilito che alla ex moglie, anche se lavora in nero, spetta l’assegno divorzile.

Il ricorso era stato presentato da un marito che contestava il diritto della moglie di essere titolare di assegno di mantenimento in quanto, pur senza alcuna regolarizzazione fiscale, lavorava presso una famiglia come collaboratrice domestica.

Nel caso specifico, a differenza del marito, la signora non era neppure titolare di beni immobili e nel corso del matrimonio aveva rifiutato un lavoro come operaia, scelta peraltro condivisa con l’altro coniuge, per dedicarsi alla famiglia ed alla formazione del patrimonio familiare.

L’assegno divorzile deve garantire il tenore di vita?

Nel respingere il ricorso presentato dal marito gli Ermellini riprendevano quanto stabilito dalle Sezioni Unite della stessa Corte con la sentenza n. 18287/2018, e cioè “ai fini dell’attribuzione della quantificazione dell’assegno di divorzio deve tenersi conto delle risorse economiche di cui dispone l’ex coniuge più debole e se tali risorse siano sufficienti ad assicurare un’esistenza libera e dignitosa ed una adeguata autosufficienza economica nonostante la sproporzione delle rispettive posizioni economiche delle parti”.

Quindi l’assegno divorzile che seppure non deve più garantire il medesimo tenore di vita goduto durante il matrimonio, ha una funzione per così dire compensativa se emerge nel corso del giudizio che il coniuge più debole ha sacrificato le proprie aspettative professionali ed economiche a favore della famiglia e se per di più tale decisione è frutto di una scelta condivisa.

In realtà già nel 2020 la Corte di Cassazione con l’ordinanza 11202/2020 aveva ricordato che all’assegno di mantenimento, si deve attribuire una funzione di assistenza e, al tempo, stesso, di compensazione e di perequazione. Bisognerà quindi verificare l’eventuale inadeguatezza dei mezzi di sostentamento del coniuge “debole” e l’impossibilità dello stesso di procurarseli per motivi oggettivi. In buona sostanza bisognerà comparare le condizioni economiche e patrimoniali dei coniugi in relazione all’apporto che il coniuge che richiede l’assegno ha fornito alla vita familiare, alla realizzazione del patrimonio comune nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, anche in considerazione della durata del matrimonio e dell’età dell’avente diritto.

Qual è lo scopo dell’assegno di mantenimento?

Per i Giudici di piazza Cavour l’obiettivo dell’assegno di mantenimento (alimenti al coniuge) non è quello di far raggiungere a chi lo riceve l’autosufficienza economica sulla base di un principio immaginario, bensì un livello di reddito adeguato al contributo che il richiedente l’assegno ha fornito allo sviluppo della vita familiare anche in considerazione delle rinunce alle proprie aspirazioni professionali.

Forse in altri Stati Europei culturalmente, purtroppo, molto più avanzati del nostro nel riconoscere alle donne gli stessi diritti e le medesime opportunità dell’uomo, simili sentenze potrebbero apparire non solo inutili ma addirittura incomprensibili.

In Italia, dove ancora le donne devono lottare anche solo per ottenere retribuzioni analoghe a quelli dei colleghi maschi, sentenza come quelle della Corte di Cassazione siano le benvenute perché rappresentano importanti passi per permettere alle donne di godere finalmente di uguaglianza, emancipazione, sicurezza ed indipendenza economica.

Avete delle curiosità? Volete un parere legale? Se avete dubbi di qualsiasi natura scriveteci. Potete inviare una mail in redazione all’indirizzo info@zetatielle.com oppure avv.zagarrigo@hotmail.it.

Avv. Luciano Zagarrigo
Avv. Luciano Zagarrigo
Avvocato dal 1997, Cassazionista dal 2016 Dice di sè :“Il coraggio è quello che ci vuole per alzarsi e parlare; il coraggio è anche quello che ci vuole per sedersi ed ascoltare” diceva Sir Winston Churchill… Nella vita come nel lavoro resta sempre un buon consiglio, e nella mia professione spesso ti salva la vita. In questo incredibile mestiere, si incrociano molte storie, coppie che si separano, bambini confusi, aziende che falliscono e lavoratori in difficoltà, ma anche famiglie che nascono così come imprese che si creano. Qualunque sia la divergenza da risolvere, la lite da sedare, non si deve mai dimenticare che al centro di ognuna di queste storie, ci sono persone, donne, uomini, bambini, imprenditori, persone che a volte hanno solo sbagliato il tempo, il tempo giusto per parlare o quello per ascoltare…Oltre 20 anni di professione con l’entusiasmo di chi vuole sempre immaginare, costruire ed osservare, cosa accadrà nei prossimi 20...”