Divorzio e alimenti: conterà anche il periodo di convivenza

La recente decisione storica della Corte di Cassazione ha aperto la strada a un nuovo parametro nella determinazione dell’assegno di divorzio: il periodo di convivenza prematrimoniale. In una sentenza (n. 35385) depositata di recente, le Sezioni Unite hanno stabilito che la convivenza prematrimoniale può influenzare il calcolo dell’assegno di mantenimento, purché questa convivenza abbia “i connotati di stabilità e continuità, in ragione di un progetto di vita comune.

Il divorzio è un evento complesso e emotivamente carico, e una delle questioni più delicate che emerge durante questo processo è quella dell’assegno di mantenimento al coniuge. Questa pratica legale si basa sulla considerazione del dovere reciproco di sostegno tra i coniugi, specialmente quando uno dei partner ha una maggiore dipendenza finanziaria dall’altro. In molti Paesi, compresa l’Italia, l’assegno di mantenimento è disciplinato da leggi specifiche che mirano a garantire un sostegno equo e adeguato per entrambi i coniugi coinvolti nel divorzio.

Quali sono i criteri per l’assegno di divorzio?

La legge italiana stabilisce alcuni criteri fondamentali che i tribunali considerano nella determinazione dell’assegno di mantenimento. Alcuni di questi criteri includono il reddito e il Patrimonio, ovvero, la capacità di entrambi i coniugi di contribuire finanziariamente è un fattore cruciale. Il tribunale esaminerà il reddito e il patrimonio di ciascun coniuge per stabilire un assegno di mantenimento equo.

Anche la salute fisica e mentale di entrambi i coniugi può influire sulla decisione del tribunale. Un coniuge che ha bisogno di cure mediche o che ha una capacità lavorativa limitata potrebbe ricevere un sostegno maggiore.

Aktro parametro fondamentale, è la durata del matrimonio è un elemento da considerare. Matrimoni più lunghi potrebbero risultare in assegni di mantenimento più consistenti rispetto a quelli di matrimoni più brevi. Infine, il tribunale valuterà anche il contributo economico di ciascun coniuge al matrimonio. Questo può includere il lavoro domestico, la cura dei figli e altri fattori che hanno contribuito al benessere della famiglia.

È importante notare che le condizioni finanziarie e personali dei coniugi possono cambiare nel tempo. Di conseguenza, è possibile richiedere la revisione dell’assegno di mantenimento se si verificano cambiamenti significativi nelle circostanze di uno dei coniugi.

L’assegno divorzile e il tenore di vita

Nel respingere il ricorso presentato dal marito gli Ermellini riprendevano quanto stabilito dalle Sezioni Unite della stessa Corte con la sentenza n. 18287/2018, e cioè “ai fini dell’attribuzione della quantificazione dell’assegno di divorzio deve tenersi conto delle risorse economiche di cui dispone l’ex coniuge più debole e se tali risorse siano sufficienti ad assicurare un’esistenza libera e dignitosa ed una adeguata autosufficienza economica nonostante la sproporzione delle rispettive posizioni economiche delle parti”.

Quindi l’assegno divorzile che seppure non deve più garantire il medesimo tenore di vita goduto durante il matrimonio, ha una funzione per così dire compensativa se emerge nel corso del giudizio che il coniuge più debole ha sacrificato le proprie aspettative professionali ed economiche a favore della famiglia e se per di più tale decisione è frutto di una scelta condivisa.

In realtà già nel 2020 la Corte di Cassazione con l’ordinanza 11202/2020 aveva ricordato che all’assegno di mantenimento, si deve attribuire una funzione di assistenza e, al tempo, stesso, di compensazione e di perequazione. Bisogna, quindi, verificare l’eventuale inadeguatezza dei mezzi di sostentamento del coniuge “debole” e l’impossibilità dello stesso di procurarseli per motivi oggettivi. In buona sostanza bisogna comparare le condizioni economiche e patrimoniali dei coniugi in relazione all’apporto che il coniuge che richiede l’assegno ha fornito alla vita familiare, alla realizzazione del patrimonio comune nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, anche in considerazione della durata del matrimonio e dell’età dell’avente diritto e, da ora, conteranno anche gli anni di convivenza prematrimoniale.

La sentenza storica della Cassazione

La Corte ha specificato che nel conteggio dell’assegno di mantenimento devono essere considerati i sacrifici e le rinunce lavorative o professionali compiute nel periodo precedente al matrimonio dal coniuge economicamente più debole. In particolare, la sentenza è stata emessa in risposta al ricorso di una donna che lamentava il mancato conteggio di sette anni di convivenza prematrimoniale, durante i quali era nato anche il loro figlio.

Contrariamente alla Corte d’appello di Bologna, che aveva limitato l’assegno tenendo conto solo del periodo di durata legale del matrimonio, la Corte di Cassazione ha ritenuto che la convivenza prematrimoniale sia un fenomeno sempre più radicato nella società contemporanea. Secondo la Corte, questo periodo non può essere escluso quando si protrae nel tempo e ha consolidato una divisione dei ruoli domestici.

Questa decisione della Corte di Cassazione rappresenta un cambiamento significativo nei parametri che influenzano la determinazione dell’assegno di mantenimento, aprendo la strada a una valutazione più ampia delle relazioni pre-matrimoniali e dei contributi economici e personali durante questo periodo. Resta da vedere come questa nuova prospettiva verrà applicata nei futuri casi, poiché la Corte sottolinea la necessità di esaminare ogni situazione individualmente.

Tina Rossi
Tina Rossi
(a.k.a. Fulvia Andreatta) Editrice. Una, nessuna e centomila, il suo motto è “è meglio fingersi acrobati, che sentirsi dei nani” Dice di sé:” Per attimi rimango sospeso nel vuoto,giuro qualche volta mi sento perduto, io mi fido solo del mio strano istinto, non mi ha mai tradito, non mi sento vinto, volo sul trapezio rischiando ogni giorno, eroe per un minuto e poi...bestia ritorno...poi ancora sul trapezio ad inventare un amore magari...è solo invenzione, per non lasciarsi morire...”