Raccolta firme per la proposta di legge contro il fascismo e il nazismo

Parte dal comune di Stazzema in provincia di Lucca, la raccolta firme, in atto in tutta Italia per la presentazione della proposta di legge di iniziativa popolare in materia di propaganda nazista e fascista, con l’inasprimento delle pene previste dalla vigente normativa.

Ogni comune italiano mette a disposizioni delle sedi per permettere ai cittadini di firmare la proposta di legge. Per chi volesse aderire, suggeriamo di informarsi presso il proprio comune per trovare il punto raccolta firme più vicino.

Fino al 31 marzo è possibile firmare presso il vostro Comune e le Circoscrizioni la proposta di legge di iniziativa popolare “Norme contro la propaganda e la diffusione di messaggi inneggianti a fascismo e nazismo e la vendita e produzione di oggetti con simboli fascisti e nazisti”

La proposta di legge è stata depositata in Cassazione il 19 ottobre 2020 dal Comitato Promotore presieduto dal Sindaco di Stazzema (LU) Maurizio Verona. Fanno parte del Comitato, tra gli altri, Silvia Calamandrei, nipote del padre Costituzionalista Piero Calamandrei; Adelmo Cervi, figlio di Aldo, terzogenito dei sette fratelli Cervi fucilati dai fascisti al poligono di tiro di Reggio Emilia il 28 dicembre del 1943; Bruno Possenti, Presidente ANPI Toscana. 

Nel Comune di Stazzema si trova Sant’Anna di Stazzema, località martire che il 12 agosto 1944 fu teatro di una delle più atroci stragi contro i civili, nella quale in nazifascisti uccisero 560 persone, in gran parte donne e bambini.

Il testo della proposta di legge

LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE CONTRO LA PROPAGANDA FASCISTA E NAZISTA
Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare. (20A05730) pubblicato su
(GU n.260 del 20-10-2020)

Art. 1

1. Nel capo II del titolo I del libro secondo del codice penale, dopo l’articolo 293 è aggiunto il seguente:
«Art. 293-bis. – (Propaganda del regime fascista e nazifascista). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque propaganda i contenuti propri del partito fascista o del partito nazionalsocialista tedesco, ovvero dei relativi metodi eversivi del sistema democratico, anche attraverso la produzione, distribuzione, diffusione o vendita di beni raffiguranti persone, immagini o simboli a essi chiaramente riferiti, ovvero ne fa comunque propaganda richiamandone pubblicamente la simbologia o la gestualità è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.
La pena di cui al primo comma è aumentata di un terzo se il fatto è commesso attraverso strumenti telematici o informatici».
2. All’articolo 5, primo comma, della legge 20 giugno 1952, n. 645, le parole:
«sino a» sono sostituite dalle seguenti: «da sei mesi a».

Art. 2

1. Al Decreto Legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito in Legge 25 giugno 1993, n. 205, recante “Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa” all’art. 2 dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
“1-bis. Qualora in pubbliche riunioni di cui al comma 1, l’esposizione riguardi emblemi o simboli riconducibili al partito fascista o al partito nazionalsocialista tedesco, la pena di cui all’art. 2 comma1, è aumentata del doppio.

Serviranno 50 mila firme, da raccogliere entro il 31 marzo 2021, in tutta Italia, per portare la proposta di legge in Parlamento.

Raccolta firme nazionale per la proposta di legge contro il fascismo e il nazismo