Urgenze in quarantena – VIOLENZA DOMESTICA, SEPARAZIONE E MINORI, RINUNCIA ALL’EREDITA’, ANIMALI DOMESTICI. L’avvocato consiglia.
In questo particolare periodo dove ognuno di noi si trova costretto all’interno delle proprie abitazioni e dove anche gli studi legali lavorano a singhiozzo, limitati sia dalle restrizioni alla mobilità personale sia dal rinvio delle udienze e dalla sostanziale chiusura dei Tribunali, ricevo molte richieste da parte dei miei clienti, attraverso la mail o le varie app di messaggistica sui temi più disparati. Vero è che le misure cautelari del Governo hanno imposto forte restrizioni anche alla mia categoria ma esistono urgenze in quarantena, come la violenza, la separazione, i minori che sono comunque tutelate dai vari decreti del Consiglio dei Ministri. Vediamo nel dettaglio, una per una le urgenze.
1 – Violenza sulle donne, come difendersi
Uno degli argomenti più sentiti in questi giorni di forzato isolamento è quello della violenza domestica. E’ una situazione classificata come urgenza in quarantena.
La quarantena, infatti, può rappresentare per molte persone, in particolare per molte donne, una vera a propria condanna, costrette dall’emergenza ad una forzata convivenza con i propri aguzzini.
Numeri utili
Cosa fare, quindi in caso di emergenza in quarantena? Esiste, ed è noto a tutti, un numero telefonico nazionale per denunciare i casi di violenza, il 1522, ed il centro D.i. Re Donne in rete contro la violenza suggerisce alle vittime di maltrattamenti di approfittare delle uscite consentite, per fare la spesa o per recarsi in farmacia ad esempio, proprio per chiamare il numero nazionale o il centro antiviolenza più vicino, con l’accortezza di cancellare immediatamente la chiamata dal proprio cellulare una volta rientrate a casa.
In aiuto anche un app: My Tutela
Esistono anche delle applicazioni gratuite per difendersi dagli stalker in questo periodo di quarantena, senza cioè essere per forza obbligate ad uscire da casa. Ad esempio l’applicazione Mytutela, gratuita per tutto il periodo dell’emergenza da Coronavirus, consente alle malcapitate di inserire il numero del molestatore, che verrà automaticamente archiviato e messo da parte, in modo da definire il percorso del maltrattante.
La casa resta alla donna e ai figli – La sentenza
In proposito vi è una decisione del procuratore di Trento che stabilisce “in caso di violenza domestica che non saranno più le donne e i bambini a dover lasciare la casa, ma vanno trasferiti i maltrattanti”. Non solo per non esporre i più deboli al rischio Covid 19, ma anche per non aggiungere violenza alla violenza e per evitare che il rischio di dover abbandonare la propria abitazione diventi un deterrente per le vittime della violenza che per tale ragione potrebbero astenersi dal denunciare molestie e brutalità.
2 – Separazione e minori – Se il padre si disinteressa
Un’altra richiesta di aiuto mi è giunta da una mia cliente recentemente separata il cui marito si disinteressa del figlio.Vi è a tal proposito una sentenza del Tribunale di Roma, la numero 15949/2019, che non nega il riconoscimento di un danno endofamiliare (cioè all’interno della famiglia) causato dalla violazione dei doveri di assistenza morale e materiale dei genitori, o anche di uno solo di essi, nei confronti della prole. La domanda con cui si richiede il risarcimento di questo particolare danno può essere accolta solo se è possibile desumere, anche in via presuntiva, che c’è un collegamento effettivo tra il danno cagionato al figlio la condotta di disinteresse del genitore.
Mantenimento, arretrati e pignoramento
In sostanza oltre a richiedere il versamento del mantenimento arretrato magari ricorrendo alle diverse forme di pignoramento e ricorrere all’ulteriore possibilità di ottenere direttamente dal datore di lavoro dell’obbligato (se lavoratore dipendente ovviamente) il pagamento del contributo, si può in presenza di una particolare situazione che abbia comportato un danno per il figlio, chiedere la condanna del genitore assente di un congruo risarcimento del danno.
Tutelare la crescita e la formazione del figlio
Ma quale potrebbe essere il danno subito dal figlio, ad esempio riguardo gli studi, le attività parascolastiche, le attività lavorative, le frequentazioni sociali e più in generale qualsivoglia aspetto attinente alla vita di relazione.
In conclusione la violazione dei doveri genitoriali, ma anche coniugali, che comportino la lesione di diritti costituzionalmente protetti, possono costituire un illecito civile risarcibile ai sensi dell’art. 2059 c.c.
3 – Rinucia all’eredità – Come agire
Molti mi hanno poi chiesto notizie in merito all’istituto della rinuncia all’eredità.
Si tratta di una dichiarazione formale (quindi non può essere tacita), che si può fare tramite un Notaio o anche nel Tribunale del luogo dove è stata aperta la successione, con la quale l’erede impedisce che il suo patrimonio possa venire attaccato dai diritti derivanti dall’eredità.
Chi può rinunciare
I soggetti che possono rinunciare sono i medesimi che hanno il diritto di accettare.
Anche chi ha figli minorenni può ovviamente rinunciare all’eredità tenendo bene in mente che la sua rinuncia comporta il subentro dei figli nella sua quota ereditaria.
Non è complesso, ma attenzione al fai da te
Immaginiamo che la rinuncia all’eredità sia stata fatta per il motivo più classico, cioè i debiti del defunto. Ebbene questi debiti si riverseranno sui figli del rinunciante i quali a loro volta dovranno rinunciare. Se maggiorenni con le medesime modalità del genitore rinunciante, se minorenni con l’autorizzazione del giudice tutelare e la nomina di un tutore che sottoscriva in loro vece la rinuncia.
Errori semplici ma molto costosi
La rinuncia all’eredità non può mai essere fatta prima della morte, pena la nullità dell’atto che quindi non produce alcun effetto e deve essere dichiarata entro 10 anni dal giorno della morte del defunto.
Quando non si può
Non si può rinunciare all’eredità qualora si siano nel frattempo posti in essere comportamenti concludenti tali da far presumere l’accettazione tacita dell’eredità stessa (ad esempio se l’erede abbia utilizzato l’appartamento caduto in successione).
Un’ultima precisazione il nostro ordinamento concede ai creditori che abbiano subito danni dalla rinuncia, la facoltà di farsi autorizzare ad accettare l’eredità rinunciata allo scopo di soddisfarsi dei beni ereditari.
Nel dubbio, chiedi al tuo legale di fiducia
Sempre meglio, quindi, consultarsi con un legale, per evitare di compiere un atto (e spendere soldi) senza raggiungere il proprio obiettivo.
4 – Animali domestici e la quarantena
In tempi di coronavirus alcuni clienti possessori di animali domestici mi hanno chiesto come comportarsi con i loro fedeli quadrupedi e come organizzare gli spostamenti.
Il decreto del presidente del Consiglio, prevede che ci si possa spostare per provvedere alle esigenze fisiologiche dell’animale. Quindi portare fuori il cane può tranquillamente rientrare in uno stato di necessità.
Attenzione all’autodichiarazione
Attenzione però. Bisogna sempre essere muniti dell’autocertificazione, facendo attenzione di possedere quella più recente (al momento ne sono uscite 4 l’ultima delle quali il 26 marzo 2020), per giustifcare in caso di controllo lo spostamento al di fuori della propria abitazione per provvedere alle necessità del proprio animale.
Raggio di azione per la passeggiata
Anche in questo caso, però, non bisogna abusare. Alcuni Comuni hanno stabilito che l’accompagnamento dell’animale per esigenze fisiologiche dello stesso debba avvenire entro il raggio di 200 metri dall’abitazione del proprietario, senza assembramenti e mantenendo la distanza di almeno un metro dalle altre persone. Quindi autorizzando una sola persona ad accompagnare l’animale.
Cure veterinarie – Dichiarazione del medico
Qualora il vostro animale domestico abbia necessità di cure veterinarie, ebbene anche queste rientrano nello “stato di necessità” ma è consigliato avere, oltre all’immancabile autocertificazione anche una dichiarazione del medico veterinario di fiducia nella quale venga specificata la necessità o comunque il motivo della visita.
Se avete dubbi di qualsiasi natura scriveteci. Potete inviare una mail in redazione all’indirizzo info@zetatielle.com oppure avv.zagarrigo@hotmail.it